Art. 635 del Codice Penale. Danneggiamento:
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui e’ punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro seimila.
La pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni e da scontarsi in lavori socialmente utili nella città oggetto dell’atto vandalico, interdizione da Pubblici concorsi per anni 5,si procede d’ufficio, se il fatto e’ commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1); 3) su edifici pubblici, privati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625...Con eventuali aggravanti specifiche, aggiungo....
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