Fossi il sig. Fini, comincerei davvero a preoccuparmi:dopo l' Onorevole Pezzella, Buonocore e molti altri dirigenti, anche l' Onorevole piemontese Roberto Salerno, presidente anche del Torino Calcio femminile, ha lasciato Ambulanza Nazionale e confluisce nel Progetto La Destra. Laureato in Economia e Commercio, esperto tributarista, appartiene a quell' area LiberalNazionale così diversa dai finti liberali che galleggiano in Tocqueville, quei miei cari amici giovanitristi che accusano di socialismo chiunque non la pensi come loro. Mi piacerebbe vedere le loro facce, insieme al paperello ed amiconi vari....
Salerno è primo firmatario di alcune proposte di legge interessanti, come questa:
Onorevoli Colleghi! - Obiettivo della presente proposta di legge è fare luce sulla sorte di migliaia di italiani (comunisti e no) emigrati nell'Unione Sovietica negli anni del «comunismo reale» e dei quali non si è saputo più nulla.
In un arco di tempo compreso tra la prima metà degli anni Venti e la fine degli anni Sessanta ci fu un «esodo» di migliaia di persone per le quali la rivoluzione d'ottobre costituì un forte richiamo ideologico. Si trattò di europei di varie nazionalità, comunisti e no, tra cui, appunto, molti italiani; migliaia di loro non tornarono più in Italia e solo negli anni compresi tra il 1991 e il 1993 si è saputo che molti di loro sono stati fucilati o sono morti nei gulag. Di migliaia di altri, appunto, non si è saputo più nulla.
L'apertura degli archivi di Mosca, avvenuta dopo il dissolvimento dei regimi comunisti dell'Europa dell'Est e il conseguente collasso dell'ex Unione Sovietica, ha aperto scenari sino ad ora rimasti oscuri sulla sorte di migliaia di nostri connazionali.
Sulla base dell'accesso a diversi documenti, alcuni lavori giornalistici riferiscono di oltre 1.000 italiani fucilati, e molti di più risulterebbero deportati nei gulag da dove, spesso, non hanno più fatto ritorno.
Oltre a questi, è doveroso ricordare anche le decine di migliaia di prigionieri italiani della seconda guerra mondiale che furono avviati ai campi di lavoro e lì furono tenuti anche dopo la cessazione delle ostilità, fino alla loro morte.
Questi dati emergono da vari libri scritti sull'argomento, che non lascerebbero dubbi sulla circostanza che il regime comunista sovietico di Stalin ha perpetrato un vero e proprio genocidio di italiani.
La realtà, infatti, che emerge da verbali di internamenti, condanne e interrogatori conferma l'ampiezza e la dimensione impressionante della tragedia italiana vissuta sotto il regime stalinista e durata, per la fine delle condanne, fino agli anni più recenti. Quali delitti hanno commesso i nostri connazionali per subire queste e altre pesanti condanne?
La storicizzazione del periodo comunista nell'ex Unione Sovietica permette di esaminare le vicende relative a quel periodo con serena obiettività e senza il rischio di cadere nell'equivoco di una discussione sull'attualità di tali ideologie, che non riguarda la presente proposta di inchiesta parlamentare.
Il compito della Commissione parlamentare di inchiesta di cui si chiede l'istituzione non è - e non vuole essere - quello di esprimere valutazioni di ordine politico, bensì quello di compiere accertamenti sulla vita e la morte di migliaia di italiani migrati in terra sovietica che, in molti casi, ancora oggi risultano sconosciute.
La Commissione di inchiesta avrà dunque la possibilità e il compito di richiedere e acquisire la documentazione contenuta negli archivi delle autorità di Mosca e anche di altri eventuali Paesi dell'Est, nonché di altri archivi italiani, verificarne l'autenticità e vagliarne il contenuto, al fine di chiarire date, nomi ed epiloghi.
La Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati, sarà chiamata a concludere i propri lavori entro due anni dalla sua istituzione, con la presentazione al Parlamento di una relazione sull'attività svolta.
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di acquisire e verificare i documenti contenuti negli archivi delle autorità di sicurezza e negli archivi sociali dell'ex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS), nonché negli archivi di altri Paesi dell'Europa orientale e italiani, in merito a internamenti, detenzioni, arresti, processi e condanne comminate ed eseguite nei confronti di cittadini italiani presenti nell'ex URSS a partire dal 1930.
2. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini sulla veridicità dei documenti contenuti negli archivi di cui al comma 1;
b) quantificare i procedimenti repressivi che hanno interessato cittadini italiani, stabilirne le cause e le ragioni e accertare, ove possibile, la sorte delle persone coinvolte;
c) verificare la effettiva conoscenza, da parte dei familiari residenti in Italia, della sorte dei propri congiunti;
d) acquisire informazioni sulle eventuali determinazioni assunte dai Governi dell'ex URSS in ordine alla revisione dei procedimenti repressivi di cui alla lettera b) e su eventuali indennizzi disposti in favore dei condannati o dei loro eredi.
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
3. L'Ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessun candidato riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione, con la presentazione al Parlamento di una relazione finale sulle risultanze dell'attività svolta.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384-bis del codice penale.
2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e dei documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando le ragioni di natura istruttoria vengono meno, l'autorità giudiziaria provvedesenza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. I documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, e può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.
1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimentigiudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
e questa:
PROPOSTA DI LEGGE
Onorevoli Colleghi! - Il recente dibattito sull'indulto è servito pienamente a rappresentare quanto sia necessario incrementare, invece e fortemente, l'edilizia carceraria.
Alla base, infatti, di quest'ultimo provvedimento di clemenza la motivazione più addotta e convincente è stata proprio l'esigenza di «sfollare» le carceri italiane che starebbero, appunto, per «scoppiare» di detenuti.
Non solo l'indulto, ma anche altri istituti di depenalizzazione generica sono stati sollecitati nel tempo ed hanno operato in virtù di contingenze legate più al sovraffollamento delle carceri che a scelte morali o di «alta» politica.
La motivazione addotta in questi giorni di concedere benefìci e sconti di pena per il solo fatto che le carceri italiane sono sovraffollate è e resta una logica aberrante e inaccettabile in una nazione civile quale è l'Italia.
In altre nazioni, altrettanto importanti, del nostro occidente democratico, questo problema non è così grave in quanto è stato affrontato meglio e prima che potesse ingenerare problemi drammatici come è successo in Italia.
L'esempio del sindaco di New York, Giuliani, che fece corrispondere alla sua famosa «tolleranza zero» un incremento di edilizia e accoglienza carceraria è sicuramente quello migliore. La sua azione e l'obiettivo di un netto calo di delitti non si sarebbero potuti raggiungere se non ci fossero state le strutture in grado di accogliere e detenere i delinquenti e i fuorilegge.
Per tutti questi motivi, la presente proposta di legge va nella direzione semplice e diretta di stanziare i fondi necessari per un incremento, in ogni regione italiana, delle strutture di edilizia carceraria al fine di evitare che in futuro si mutuino ragioni aberranti di «sovraffollamento» per approvare i nuovi provvedimenti di clemenza che rimetteranno in libertà un genere di soggetti che noi vorremmo rimanessero a non nuocere in prigione fino alla totale espiazione della pena.
1. Entro l'anno 2007 il Ministro della giustizia, per ciascuna delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, ad eccezione della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, approva un piano di incremento dell'edilizia e delle strutture carcerarie esistenti in misura tale da incrementare del 50 per cento la capacità ricettiva degli istituti di pena oggi esistenti.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia approva altresì un piano di reclutamento delle unità di polizia penitenziaria necessarie e conseguenti all'incremento di cui al medesimo comma 1, procedendo a specifici concorsi.
1. Il piano di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere integralmente attuato entro l'anno 2010 mediante procedure urgenti di bando e appalto pubblico.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2008. Le risorse di cui al precedente articolo sono integrate, con successivo provvedimento, nella misura necessaria fino a compimento del piano.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Due Leggi che mi sembrano, per spirito e carattere, proprio di Destra.
Avanti così !
2 commenti:
#1 20 Luglio 2007 - 18:36
Ottima notizia!
taveren
#2 21 Luglio 2007 - 10:22
Eppure io continuo ad aspettare Foglietta e Briguglio che, da fedelissimi di Storace, si sono defilati non appena si è trattato di mollare la poltrona!
Laro, i ddt (dodicesima disposizione transitoria), sono milanesissimi:-)
pizzì
utente anonimo
#3 21 Luglio 2007 - 16:40
Pazientiamo....
Vandeaitaliana
#4 22 Luglio 2007 - 06:58
Pizzì,
grazie non lo sapevo. Credevo che i DDT gravitassero intorno a Casa Pound, come gli ZetaZeroAlfa...
Laro
utente anonimo
#5 22 Luglio 2007 - 09:22
Ce ne fossero di Deputati e Senatori che presentino proposte simili e non fossero solo legati alle poltrone ed hai soldi da parlamentari.
Le due proposte scritte mostrano il modo adaguato di fare una politica di Destra vera senza massimalisti e solo provocazioni come troppo spesso vedo fare ai nostri deputati.
utente anonimo
#6 23 Luglio 2007 - 23:31
No, i ddt sono vicini ad AN, perchè uno dei componenti iniziali era Anton Luca Romano, presidente di AG Milano. I ZZa sono il gruppo di riferimento delle OSA, perché Iannone, il leader di casapound, ne è il cantante.
pizzì
utente anonimo
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